Riassunto: I massicci flussi immigratori degli ultimi decenni hanno portato in Italia ed in altri Stati europei individui e famiglie provenienti da luoghi e culture diverse. L’immigrato, nel Paese d’arrivo, trova regole di condotta e, in particolare, norme penali, diverse da quelle presenti nel suo Paese d’origine, e tale diversità è dovuta, almeno in alcuni casi, alla diversità di cultura. Ciò potrebbe, quindi, indurre l’immigrato a commettere un fatto previsto come reato nel Paese d’arrivo, ma che risulta, invece, conforme, o per lo meno tollerato, nella sua cultura d’origine. Come deve reagire il diritto penale a siffatti reati culturalmente motivati? Deve conferire un qualche rilievo alla “motivaxione culturale” che ha spinto l’autore alla loro commissione? E tale riconoscimento necessita di una previsione legislativa speciale, o a tal fine sono sufficienti gli strumenti normativi ordinari? Si tratta di interrogativi centrali per il diritto penale delle società multiculturali occidentali, ai quali il presente articolo tenta – anche sulla scorta di un’ampia casistica giurisprudenziale – di fornire una risposta, capace di conciliare il rispetto della diversità culturale con il rispetto della uniformità e della credibilità del sistema penale.
v.10, n.44, p.09-68